L’anzianità di partecipazione è cumulabile tra i fondi pensione: niente più dubbi sulla tassazione finale e la data di prima adesione!

Margherita Gallo
·
18
April
2025
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L’11 aprile è stata pubblicata una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce definitivamente ciò che per noi di Ciao Elsa era chiaro e assodato: 

la tassazione finale al pensionamento nei fondi pensione si calcola a partire dalla data di prima adesione alla previdenza complementare.

Il d.Lgs 252/2005, è molto chiaro su questo punto ma, negli ultimi mesi, grazie alle vostre segnalazioni, abbiamo dovuto constatare come, nella prassi, questa disposizione fosse stata messa in discussione e, in alcuni casi, disattesa.

Prima di ripercorrere le tappe precedenti, facciamo un veloce riassunto di che cos’è un fondo pensione e del perché, una volta arrivati al pensionamento, siamo tenuti a pagare una tassazione allo Stato su ciò che abbiamo versato nel nostro fondo.  

Cos’è un fondo pensione

I fondi pensione sono strumenti finanziari pensati per aiutarti una volta che sarai arrivato alla pensione.

Per tale motivo hanno anche regole molto precise sull’opportunità di farti prelevare parte dei soldi nel corso del tempo (chiedendo anticipazioni) e sulla possibilità di chiuderli completamente finché stai ancora lavorando (chiedendo un riscatto del fondo pensione stesso). Accanto a queste “rigidità” ci sono anche numerosi vantaggi. 

Agevolazioni fiscali

Ogni anno paghi le tasse in base al tuo reddito e più guadagni, più tasse paghi

Il sistema con cui vengono conteggiate le tasse si basa sugli scaglioni IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). 

Ecco la tabella degli scaglioni IRPEF attuali: 

Tabella scaglioni IRPEF

Se versi dei soldi nel tuo fondo pensione, lo Stato ti dice "bravo!” e abbatte il reddito su cui calcola la tua IRPEF.

Questo beneficio fiscale si chiama deduzione fiscale ed è possibile ottenerlo versando nel tuo fondo pensione fino a un massimo di 5.164,57 € all’anno.

Tassazione agevolata sul TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) può seguire due vie

Se sei un lavoratore dipendente, infatti, puoi decidere di lasciarlo in azienda o scegliere di farlo versare in un fondo pensione.

Nel primo caso, il TFR ti verrà liquidato dal tuo datore di lavoro quando si conclude il tuo rapporto lavorativo e lo Stato ti chiederà una tassazione sul tuo TFR liquidato che si basa sull’aliquota media IRPEF delle tue ultime cinque retribuzioni (23%-43%).

Se, invece, decidi di far versare il tuo TFR nel fondo pensione, lo riceverai una volta che sarai pensionato e non a ogni cambio azienda.

In compenso, la tassazione finale nei fondi pensione è agevolata e va da un massimo del 15% a un minimo del 9%

Il calcolo delle tasse in base alla data di prima adesione

Tale tassazione non varia in base ai tuoi redditi ma solo in base al tempo, ovvero in base all’intero periodo per il quale hai deciso di essere un aderente di fondi pensione.

Quindi, la domanda che a cui devi saper rispondere è: quanti anni sei rimasto nella previdenza complementare?

Se oggi aprissi il tuo primo fondo pensione e andassi in pensione nei prossimi 15 anni, la tua tassazione finale sarebbe la massima, il 15%. 

Per ogni anno di permanenza in più, oltre al 15esimo, questa tassazione diminuisce dello 0,3% all’anno, diventando così il 14,7%, poi il 14,4%, poi ancora il 14,1%, finché si blocca al minimo possibile, il 9%, nel caso in cui restassi iscritto alla previdenza complementare per 35 anni o più.

Quindi, il concetto è molto chiaro: più giovane sei nel momento in cui aderisci, meno pagherai di tasse alla fine e la tassazione verrà calcolata sulla data di prima adesione.

Se hai aderito a un fondo pensione e hai versato TFR e/o contributi volontari sempre e solo in quel fondo, a fine corsa il calcolo della tassazione si baserà sulla data di apertura del tuo fondo e sulla data di chiusura dello stesso, post pensionamento.

Trasferimento da un fondo precedente a un fondo più recente

Vediamo come viene calcolata la tassazione finale se, nel corso della tua vita lavorativa, hai cambiato fondo pensione effettuando un trasferimento

Nella pratica, il trasferimento è lo spostamento integrale di un fondo in un altro fondo

Non è come un travaso di liquidità da un conto corrente a un altro conto corrente. 

Nel caso dei conti bancari, infatti, puoi avere due conti e trasferire tutta o una parte della tua liquidità da uno all’altro in modo rapido e, se anche lasci zero soldi in un conto, questo continua ad esistere. 

Nei fondi pensione invece, se trasferisci un fondo, chiamiamolo “Fondo A”, in un altro fondo, che chiamiamo “Fondo B”, succede che:

  1. Il Fondo A non esiste più, quindi non rimane un contenitore vuoto in cui puoi sempre decidere di versare soldi in futuro, ma tale fondo si estingue automaticamente.
  2. Parallelamente, il Fondo B riceve tutti i soldi che erano contenuti nel Fondo A e riceve anche la data di adesione al Fondo A. Poiché il Fondo A è stato il tuo primo fondo, la data che riceve il Fondo B è la tua data di prima adesione alla previdenza complementare, con la quale pagherai meno tasse alla fine. 

Presenza di più fondi pensione contemporaneamente

Prendiamo, invece, il caso in cui tu abbia aderito a più di un fondo pensione nella tua vita e che, a fine corsa, abbia due o più fondi. 

Come si calcola la tassazione finale? Cambia in base alla data di adesione a ciascun fondo?

Art. 11 del d.Lgs 252/2005 

Questo è l’articolo dedicato alle prestazioni dei fondi pensione

Ne riportiamo i passaggi fondamentali per capire bene cosa stabilisce. 

Comma 6

Il comma recita: 

“Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.”

Il d.Lgs 252/2005 non parla di partecipazione al fondo pensione specifico, ma di partecipazione a forme pensionistiche complementari, dunque al plurale.

Comma 9

La stessa locuzione al plurale è usata anche al comma 9, che riporta:

“Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.”

Anche in questo passaggio il d.Lgs 252/2005 è molto chiaro: 

fanno fede tutti i periodi di partecipazione a tutti i fondi pensione che l’aderente ha avuto nel corso della sua vita purché non siano stati, nel frattempo, riscattati integralmente e quindi, purché esistano ancora nel momento in cui si richiede la prestazione pensionistica finale

La prassi

In termini pratici, se hai più fondi pensione e sei arrivato al pensionamento, quando vai a chiudere il fondo pensione più recente, ti basta dimostrare al fondo che quello precedente esiste ancora e il fondo più recente che hai deciso di chiudere, recepirà la data di adesione di quello precedente e liquiderà di conseguenza con tassazione minore. 

Riassunto delle puntate precedenti

Veniamo ora a ciò che è successo negli ultimi mesi. 

In alcuni casi, noi di Ciao Elsa abbiamo riscontrato che questa prassi non veniva sempre rispettata. 

Alcuni fondi pensione, infatti, hanno liquidato all’aderente la prestazione finale applicando la data di adesione al fondo stesso anche se l’aderente aveva ancora attivo un fondo più anziano.

Precisiamo che questi episodi di cui abbiamo avuto notizia sono tutti post 2023 e che, invece, a noi, nella nostra esperienza di 15 anni nel settore assicurativo, non era mai capitato nulla di simile. 

Anzi, al momento di richiedere la prestazione pensionistica abbiamo sempre visto liquidare i soldi presenti all’interno del fondo pensione applicando l’aliquota corrispondente al calcolo, tenendo conto della data di prima adesione alla previdenza, a patto, ovviamente, che l’aderente dimostrasse di non aver chiuso anticipatamente il fondo precedente di cui si voleva far valere la data.

Interpello n. 901-674/2023

La motivazione addotta dai fondi pensione che NON hanno riconosciuto la data di prima adesione, se non nel caso in cui il fondo precedente fosse stato trasferito, si rifà a un interpello del l’Agenzia delle Entrate che si è espresso su una casistica molto particolare.

Nel 2023, un aderente aveva richiesto RITA al suo fondo pensione aperto nel 2014. Questa persona era ancora iscritta anche a un altro fondo, aperto nel 1993. 

Il fondo del 2014 non ha però recepito la data di prima adesione del 1993 ai fini del calcolo della tassazione della RITA, come noi ci saremmo aspettati (e anche l’aderente, ovviamente). 

L’aderente ha quindi contestato la tassazione applicata alla sua richiesta di RITA. 

Prima di tutto specifichiamo che RITA è la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata e non una prestazione pensionistica complementare che, invece, si effettua dopo il pensionamento.  

Sempre nell’articolo 11 del d.Lgs 252/2005 si trovano le disposizioni che regolano la richiesta di RITA.

Comma 4-ter 

Questo comma recita: 

“La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.”

Insomma, la legge anche per RITA, parla della diminuzione della tassazione in base agli anni di partecipazioni a forme pensionistiche, mantenendo, quindi, sempre quella forma al plurale discussa prima.

Eppure, l’Agenzia delle Entrate, esprimendosi su questo caso con l’interpello 901 del 2023, ha confermato che la tassazione è quella che riguarda il singolo fondo e che, quindi, l’unico caso in cui si può far valere una eventuale data antecedente è quello in cui si sia effettuato il trasferimento, perché, come abbiamo spiegato poco fa, in caso di trasferimento, il fondo trasferito “regala” la data di prima adesione al fondo che accoglie il trasferimento stesso.

Risoluzione 9 del 2022

L’Agenzia delle Entrate, per sostenere il suo interpello, ha richiamato una propria risoluzione del 2022 in cui l’Agenzia stessa parla sempre di RITA e di calcolo dell’aliquota del singolo fondo, e non dell’adesione a più forme pensionistiche complementari.

Come vi abbiamo letto poco fa, questo a noi di Ciao Elsa sembrava in disaccordo col testo della legge, e quindi avevamo provato a ragionare sul perché, riuscendo (forse) a trovare una risposta.

Il comma 4-quater 

Sempre parlando di RITA, questo comma dell’art. 11 del d.Lgs 252/2005 dice che: 

“Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.”

La spiegazione che ci eravamo dati è che, quando si chiede RITA, le somme dell’imponibile, cioè la parte che andrà assoggettata a tassazione, vadano imputate prima agli importi più “anziani” e poi agli importi più “recenti”

Ciò è possibile solo se, in presenza di più fondi, gli stessi vengono uniti con trasferimento. 

A questo punto si potrà calcolare un unico imponibile, far scalare i soldi di RITA a partire dalle somme meno recenti fino alle più recenti e far valere la tassazione più favorevole calcolata a partire dalla prima data di adesione.

Eppure non eravamo del tutto convinti, ad essere sinceri.

O meglio, ipotizzavamo che, essendo RITA un istituto particolare ed essendo stata introdotta solo dal 2018, l’Agenzia delle Entrate potesse aver interpretato in maniera “stringente” la questione, ma quello che trovavamo molto strano era che, sulla base di questa motivazione, che è da riferirsi a RITA, alcuni fondi estendessero quest’interpretazione anche al calcolo della tassazione finale per prestazione pensionistica, liquidando l’aderente con tassazione legata alla data di adesione al proprio fondo, anche in presenza di un fondo precedente. 

Questo ci sembrava evidentemente scorretto perché ovunque il testo di legge, che dovrebbe prevalere su tutto il resto, parla di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Covip

Inoltre, la COVIP, quando era stata interpellata circa la questione, aveva fatto presente (relazione annuale del 2012, pag. 101):

"che l’anzianità necessaria ai fini della maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari."

Sempre nel sito COVIP, in risposta alla domanda “Come è tassato il riscatto?”, troviamo nelle FAQ il seguente testo:

“Quanto deriva dai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2007 è assoggettato ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%; tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare.”

La soluzione della questione

Il dubbio sembra definitivamente risolto con la recente pubblicazione della Risoluzione n. 29/2025 della stessa Agenzia delle Entrate, di cui riportiamo alcuni estratti chiarificatori, cominciando dal quesito posto.

Risoluzione n.29/2025 Agenzia delle Entrate - anzianità partecipazione cumulabile

A cui l’Agenzia delle Entrate risponde:

Risposta Agenzia delle Entrate Risoluzione n.29/2025 - anzianità partecipazione cumulabile

Insomma, puoi avere più fondi pensione e far valere la data di adesione al primo anche nei successivi, ma ricorda… non devi riscattarlo, altrimenti perdi la data di prima adesione che, come avrai ormai capito, è la cosa più importante nella previdenza complementare.